1 PREMESSA
Il DL 16.10.2017 n. 148, c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018”, è stato convertito nella L. 4.12.2017 n. 172, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Il DL 148/2017 è entrato in vigore il 16.10.2017, mentre la L. 172/2017 è entrata in vigore il 6.12.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito si riepilogano le altre novità contenute nel DL 148/2017 convertito in materia di:
- accertamento;
- riscossione;
- professionisti
2 ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E COMUNICATIVI – PROROGA DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 19-octies co. 4-5 del DL 148/2017 convertito stabilisce che i termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate possono essere prorogati, con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia:
- in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione;
- comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.
La suddetta proroga dei termini deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l’effettuazione degli adempimenti medesimi.
In pratica, viene prevista un procedura “più snella” per la concessione di proroghe relative ad adempimenti dichiarativi e comunicativi in ambito fiscale, gestita direttamente dall’Agenzia delle Entrate con propri provvedimenti, in luogo dell’emanazione di appositi DPCM ai sensi dell’art. 12 co. 5 del DLgs. 241/97, che devono invece essere:
- emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
- registrati dalla Corte dei Conti;
- pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Proroga dei versamenti
La nuova procedura è applicabile solo in relazione agli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e non si applica quindi, ad esempio, alle proroghe dei versamenti.
In tal caso, rimane necessaria l’emanazione di appositi DPCM ai sensi del suddetto DLgs. 241/97.
3 NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
L’art. 26 del DPR 602/73 stabilisce che la cartella di pagamento può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da soggetti abilitati dall’Agente della riscossione nelle forme di legge. Previa convenzione, la notifica può avvenire anche ad opera dei messi comunali e dei funzionari della Polizia municipale.
In base all’art. 19-octies co. 2 del DL 148/2017 convertito, che ha modificato il suddetto art. 26 del DPR 602/73, quando, ai fini del perfezionamento della notifica, sono necessarie più formalità, queste possono essere adempiute, al massimo in trenta giorni, “da soggetti diversi da quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta”.
4 SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE DI ATTI DI NATURA FISCALE
L’art. 11-bis del DL 148/2017 convertito ha previsto la possibilità di utilizzare la firma digitale per la conclusione di alcuni atti legati a determinate operazioni societarie (nuovo co. 1-ter dell’art. 36 del DL 112/2008).
La nuova disposizione segue, dal punto di vista sistematico, quella prevista per gli atti di trasferimento delle partecipazioni di srl (art. 36 co. 1-bis del DL 112/2008).
Tipologie di atti
La sottoscrizione con firma digitale si estende agli atti di “natura fiscale” riguardanti:
- gli artt. 2498 – 2506 c.c., quindi in tema di trasformazione, fusione e scissione;
- l’art. 2556 c.c., relativo ai contratti conclusi dalle imprese soggette a registrazione aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda.
Infine, viene inserito anche il riferimento all’art. 230-bis c.c., relativo all’impresa familiare (ad esempio, in materia di costituzione).
5 PROFESSIONISTI – EQUO COMPENSO E CLAUSOLE VESSATORIE
L’art. 19-quaterdecies del DL 148/2017 convertito ha inserito il nuovo art. 13-bis nella L. 247/2012, contenente disposizioni volte a garantire, nell’ambito della determinazione del corrispettivo dell’avvocato, l’applicazione del principio di un equo compenso, con la previsione di una disciplina specifica in materia di clausole vessatorie.
Ambito applicativo
L’art. 13-bis della L. 247/2012 si applica, in quanto compatibile, oltre che agli avvocati, alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’art. 1 della L. 81/2017 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”).
Si tratta, nello specifico, dei rapporti di lavoro autonomo (di cui al Titolo III del Libro V c.c., ivi compresi quelli che hanno una disciplina particolare ex art. 2222 c.c., con la sola esclusione degli imprenditori). In tale ambito, sono inclusi espressamente anche i professionisti iscritti in Ordini e Collegi, fra i quali, dunque, sono ricompresi anche i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Il principio dell’equo compenso trova applicazione anche con riferimento alla Pubblica Amministrazione, che provvede in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività. Le prestazioni in oggetto sono quelle rese in esecuzione di incarichi conferiti successivamente al 6.12.2017 (data di entrata in vigore della legge conversione del DL 148/2017).
5.1 EQUITA’ DEL COMPENSO
La disciplina sull’equo compenso riguarda i rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto:
- per gli avvocati, lo svolgimento delle seguenti specifiche attività:
– attività esclusive, quali l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali (salvi i casi espressamente previsti dalla legge);
– attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, qualora sia connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato (salvo le competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate);
- con riferimento ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, seguendo un’interpretazione sistematica della norma, tutte le attività ricomprese nell’oggetto stesso della professione e, quindi, quelle elencate all’art. 1 del DLgs. 139/2005.
Lo svolgimento della prestazione può avvenire sia da parte del singolo professionista, sia in forma associata o societaria.
Le convenzioni devono essere state predisposte in via unilaterale dai seguenti committenti:
- imprese bancarie e assicurative;
- imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese.
Tali convenzioni si presumono, salvo prova contraria, predisposte unilateralmente.
Compenso “proporzionato”
Il compenso è equo quando risulta “proporzionato” ai seguenti elementi:
- quantità e qualità del lavoro svolto;
- contenuto e caratteristiche della prestazione.
Vengono richiamati, per gli avvocati, i parametri contenuti nel decreto di cui all’art. 13 co. 6 della
L. 247/2012, in attuazione del quale è stato emanato il DM 55/2014, con riguardo, fra l’altro, ai casi di omessa determinazione del compenso in forma scritta o in maniera consensuale e liquidazione giudiziale dei compensi.
Per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il riferimento “economico”, rispetto al quale valutare l’equità del compenso, dovrebbe essere quello di cui al vigente DM 140/2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale.
5.2 CLAUSOLE VESSATORIE
Si intendono vessatorie le clausole che “determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale” a carico del professionista.
La vessatorietà delle clausole è presunta, in particolare, qualora siano stati previsti:
- la facoltà per il cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- la facoltà per il cliente di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- la facoltà per il cliente di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- l’anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista;
- la rinuncia del professionista al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
- la previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- il riconoscimento al professionista, nei casi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, solo del minore importo previsto nella convenzione, anche qualora le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- l’applicazione della nuova disciplina sui compensi, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, se la stessa comporti compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o comunque non ancora definiti o fatturati;
- la limitazione del compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
La presunzione di vessatorietà vale salvo le clausole siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione. A tal proposito:
- si considerano comunque vessatorie, anche se oggetto di trattativa e approvazione, le clausole che prevedono la facoltà per il cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni attestanti solo in maniera generica l’avvenuto svolgimento delle trattative, senza indicazione specifica circa le modalità di svolgimento delle stesse.
5.3 REGIME SANZIONATORIO
La clausola vessatoria è nulla (la nullità opera a vantaggio del professionista); rimane valida la restante parte del contratto.
L’azione di nullità deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni.
Il giudice accerta la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola e ne dichiara la nullità, determinandone il corrispettivo tenendo conto dei parametri previsti dai Regolamenti ministeriali, applicabili in caso di liquidazione giudiziale dei compensi.
6 AVVOCATI – ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
L’art. 19-novies del DL 148/2017 convertito ha modificato la disciplina prevista in tema di assicurazione per la responsabilità contro gli infortuni degli avvocati (art. 12 della L. 247/2012), eliminando il riferimento che la polizza debba essere contratta a copertura degli infortuni derivanti “a sé”.
Con tale intervento, dunque, si rimette all’autonoma decisione del singolo avvocato la possibilità di contrarre una polizza per gli infortuni occorsi direttamente allo stesso.
Assicurazione contro gli infortuni
Resta fermo che l’assicurazione contro gli infortuni deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti dell’avvocato, per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL (art. 4 del DM 22.9.2016).
La polizza assicurativa deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, dai quali derivino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, con copertura anche delle spese mediche.
Tra i rischi assicurati vanno, inoltre, ricompresi gli infortuni derivanti dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale.
Per quanto riguarda le somme assicurate sono stabiliti i seguenti minimali:
- capitale 100.000,00 euro, in caso di morte;
- capitale 100.000,00 euro, in caso di invalidità permanente;
diaria giornaliera 50,00 euro, in caso di inabilità temporanea.